Il concetto di arco nell'attuale panorama legislativo italiano
di Pasquale "LINUS" Pariano
L’ordinamento giuridico opera una distinzione:
Ai fini penali s’intende arma ex art. 585 C.P. qualsiasi strumento atto ad offendere la persona ivi comprese le armi in senso proprio; assai più ristretta e diversa è la nozione di armi ai fini delle disposizioni che, specificamente, disciplinano le attività concernenti le armi: detenzione , porto, trasporto, ecc.
Ai riguardi è fondamentale l'art.30 del T.U.L.P.S. che afferma:
1) Sono armi proprie, quelle da sparo, e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti.
Il testo di questa disposizione costituisce la traccia più importante per la individuazione con soddisfacente precisione della corretta classificazione dell'oggetto ARCO.
L'Arco non è quindi una arma da sparo.
Resta il dubbio se l'arco rientri o meno tra tutte le altre armi la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona di cui al punto 1 del citato art.30 del T.U.L.P.S.
Per consolidata giurisprudenza un oggetto è “naturalmente destinato all'offesa della persona” allorché per le proprie caratteristiche e modalità di impiego debba considerarsi eccezionale l'uso a fini diversi da quello dell'offesa.
Non è sufficiente la mera attitudine ad offendere la persona ad etichettare qualunque oggetto tra le armi proprie.
E’ indubitabile che l'arco e le frecce non siano normalmente destinati all'offesa della persona, bensì ad una disciplina sportiva ed alla caccia.
A quest'ultimo riguardo occorre ricordare che l'unica legge nazionale che menzioni l'arco è proprio la Legge Quadro sulla caccia, L.11 febbraio 1992 n°157, art.13, comma 2 °, che precede il falco.
L'obiezione secondo cui l'inclusione dell'arco tra le armi da caccia lo classificherebbe sic et simpliciter arma a tutti gli effetti, è priva di fondamento. In primo luogo la rubrica del citato art.9, L.968/77 è, letteralmente :mezzi (non armi)di caccia; inoltre se accettiamo tale interpretazione, persino il falco dovrebbe essere considerato arma, il che non è seriamente sostenibile.
Solo le armi da caccia che siano anche da sparo sono da annoverarsi tra le armi propriamente dette.
A questo punto, se l'arco non è un'arma in senso proprio, atteso che possiede pur sempre un'indubbia capacità offensiva, come deve essere considerato? Una prima risposta è data alla lettera dell’art. 43 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. , R.D. 6/5/40 n°635 che dice: per gli effetti dell'art.30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e da taglio è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti, e simili.
Non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione (leggi arco), come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, sportivo, scientifico, industriale e simili.
Inoltre, il 2° comma dell'art.4 L.110/75 dispone che: “Senza giustificato motivo non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene e fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come oggetto da punta e da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Detto ciò possiamo affermare che: ai fini dell'art. 45 Reg.del T.U.L.P.S., l'arco in quanto tale, non è soggetto ad alcuna disciplina non essendo certo strumento da punta e da taglio; non è così per le frecce, che la punta invece la possiedono per definizione; esse rientrano nella previsione del 2° comma del citato Art.45, quali oggetti da punta destinati ad uso sportivo.
Si può ora dare una seconda nozione, da affiancare a quella di Arma che, come abbiamo visto, non ha rilevanza giuridica in materia di arco e frecce; si tratta cioè di strumenti atti ad offendere.
Atteso che l'arco non è un arma, non è uno strumento da taglio o punta, non possiamo che comprenderlo nella previsione dell'art.4, 2° comma, L.110/75 quando, per circostanze di tempo e di luogo sia chiaramente utilizzabile per l'offesa della persona.
Se mancano queste circostanze, non può nemmeno essere considerato strumento atto ad offendere.
Dalle disposizioni citate, emerge chiaramente che il porto di strumenti da punta e taglio quali sono le frecce, può avvenire solo per giustificato motivo, mentre per gli altri oggetti tale giustificato motivo è richiesto, ove siano utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona.
Naturalmente questa distinzione ha valore solo se consideriamo singolarmente l'arco e le frecce.
Di fatto le due cose sono complementari, le une complemento a dotazione dell'altro, e sono di norma impiegate congiuntamente, per cui, nella pratica, è più prudente ritenerli assoggettati alla disciplina più rigida (strumenti da punta).
Cerchiamo ora di meglio esaminare il significato di giustificato motivo, la cui mancanza rende illecito il porto degli strumenti da punta e/o taglio fuori dalla propria abitazione.
Il giustificato motivo deve essere valutato sotto più profili: innanzitutto che il porto sarà giustificato ogni volta che lo strumento venga portato fuori dell'abitazione per il suo impiego in altro luogo ai fini cui è destinato, nel nostro caso l'arco e le frecce potranno essere portati solo per fini sportivi come gare, allenamenti, caccia.
Il porto per uso diverso concretizzerebbe senz'altro il reato di porto abusivo di strumento atto ad offendere, previsto e punito dall'Art.4 L.110/75.
Il giustificato motivo di cui trattasi inoltre deve essere considerato anche in un ambito strettamente temporale, atteso che, cessato appunto l'impiego di cui si è detto sopra, il porto diviene senz'altro ingiustificato.
In altre parole devono essere di volta in volta valutate, dal giudice tutte le circostanze del fatto, onde poter discernere se se l'oggetto portato fuori dalla propria abitazione per essere immediatamente destinato all'impiego per il quale è stato prodotto, od almeno se vi sia stata la probabilità di un impiego.
A proposito, l'abitudine di alcuni di tenere costantemente nel proprio bagagliaio dell'auto l'arco e le frecce può divenire foriera di seri guai, non potendosi sempre invocare il famigerato giustificato motivo.
Infine va ricordato il divieto assoluto di (art.4 1°comma L.110/75) di portare in riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
In sintesi: L'arco e le frecce non sono qualificate Armi ai fini della legislazione in materia di armi proprie, in quanto tali non sono soggette a controlli o ad autorizzazioni di polizia, l'acquisto è libero e sono esenti dall'obbligo di denuncia di detenzione.
L'arco e le frecce rientrano nella vastissima casistica degli strumenti atti ad offendere in quanto strumenti da punta prodotti per impieghi diversi rispetto a quelli della difesa personale, il porto fuori della propria abitazione non è libero, ma può avvenire solo in presenza di giustificato motivo (Allenamenti, Gare Attività Venatoria).